PEC amministratori: comunicazione in scadenza

Pubblicato il 30 dicembre 2025

A seguito delle novità introdotte dall’articolo 13 del Decreto-Legge n. 159/2025, in vigore dal 31 ottobre 2025, che ha modificato la disciplina dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (Posta Elettronica Certificata – PEC) degli amministratori al Registro delle Imprese, va ricordata la scadenza del 31 dicembre 2025.

Soggetti obbligati

La norma ha ristretto il perimetro dei soggetti tenuti all’adempimento. L’obbligo di comunicazione della PEC riguarda, in via alternativa:

L’obbligo interessa esclusivamente:

  1. società di capitali;
  2. società cooperative;
  3. società consortili.

Restano espressamente esclusi:

Divieto di coincidenza della PEC e termine per l’adempimento

Il decreto precisa che il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa, imponendo quindi l’utilizzo di una PEC distinta e personale.

Il termine di legge per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori obbligati è fissato al 31 dicembre 2025.

Entro tale data, le società interessate devono provvedere all’iscrizione della PEC dell’amministratore nel Registro delle Imprese.

Sanzioni in caso di omissione

Il mancato adempimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, con un importo:

Regime di diritti e imposte

Unioncamere, con comunicato dell’11 novembre 2025 ha chiarito che:

Effetti sulle pratiche camerali

Nel caso di domande di iscrizione di nuove società o di nomina/conferma degli amministratori obbligati prive della contestuale comunicazione del domicilio digitale, l’ufficio del Registro delle Imprese sospenderà la pratica, richiedendo la necessaria regolarizzazione.

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