A seguito delle novità introdotte dall’articolo 13 del Decreto-Legge n. 159/2025, in vigore dal 31 ottobre 2025, che ha modificato la disciplina dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (Posta Elettronica Certificata – PEC) degli amministratori al Registro delle Imprese, va ricordata la scadenza del 31 dicembre 2025.
La norma ha ristretto il perimetro dei soggetti tenuti all’adempimento. L’obbligo di comunicazione della PEC riguarda, in via alternativa:
L’obbligo interessa esclusivamente:
Restano espressamente esclusi:
Il decreto precisa che il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa, imponendo quindi l’utilizzo di una PEC distinta e personale.
Entro tale data, le società interessate devono provvedere all’iscrizione della PEC dell’amministratore nel Registro delle Imprese.
Il mancato adempimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, con un importo:
Unioncamere, con comunicato dell’11 novembre 2025 ha chiarito che:
Nel caso di domande di iscrizione di nuove società o di nomina/conferma degli amministratori obbligati prive della contestuale comunicazione del domicilio digitale, l’ufficio del Registro delle Imprese sospenderà la pratica, richiedendo la necessaria regolarizzazione.
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