L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 67 del 2026, fornisce importanti chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile alla comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società al Registro delle imprese.
La questione riguarda l’applicabilità dell’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 alle domande di iscrizione e variazione presentate al Registro delle imprese.
In particolare, viene chiesto se la comunicazione della PEC degli amministratori, introdotta dalla normativa più recente, possa beneficiare della stessa esenzione prevista per la PEC delle imprese.
L’obbligo di indicare un domicilio digitale nel Registro delle imprese è stato progressivamente ampliato dal legislatore.
In origine, l’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aveva introdotto l’obbligo per le imprese costituite in forma societaria di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La stessa disposizione stabilisce che l’iscrizione della PEC e le successive variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Successivamente, l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha esteso tale obbligo anche alle imprese individuali.
Con la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 860, legge 30 dicembre 2024, n. 207) l’obbligo è stato ulteriormente ampliato, includendo anche gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria.
La disciplina è stata poi precisata dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, che ha individuato in modo puntuale i soggetti interessati:
Per le imprese già iscritte nel Registro delle imprese, la comunicazione della PEC degli amministratori deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2025, oppure in occasione del conferimento o del rinnovo dell’incarico.
In via generale, le domande e le denunce presentate al Registro delle imprese rientrano tra gli atti soggetti all’imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972.
La tariffa prevede importi diversi in base alla tipologia di soggetto che presenta l’istanza:
Sulla base di questa disciplina generale, la comunicazione del domicilio digitale al Registro delle imprese rientrerebbe normalmente tra gli atti soggetti a imposta di bollo.
Tuttavia, per la PEC delle imprese il legislatore ha introdotto una specifica esenzione proprio per favorire la digitalizzazione dei rapporti con la Pubblica amministrazione.
Il dubbio interpretativo riguardava quindi la possibilità di estendere questa esenzione anche alla comunicazione della PEC degli amministratori.
Nella risposta a interpello n. 67/2026, l’Agenzia delle Entrate osserva che la normativa che introduce l’obbligo di PEC per gli amministratori non prevede espressamente un’esenzione dall’imposta di bollo.
Nonostante ciò, l’Amministrazione finanziaria ritiene necessario adottare una interpretazione logico-sistematica della disciplina.
In particolare, l’Agenzia evidenzia che:
La risposta n. 67 del 6 marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate precisa che l’esenzione opera solo in presenza di specifiche condizioni.
In particolare, l’esenzione:
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