Pec dell’impresa non funziona, notifica comunque regolare

Pubblicato il 23 giugno 2018

Il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità "colpevoli" del destinatario, sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.

L’indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) che le società e gli imprenditori individuali devono dichiarare al Registro delle imprese, infatti, equivale ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi.

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 16365 del 21 giugno 2018, con cui è stata giudicata regolare la notifica di un ricorso e del collegato decreto di fissazione di istruttoria prefallimentare, effettuata presso l'indirizzo PEC comunicato dalla fallenda società al Registro delle imprese.

Per i giudici della Prima sezione civile era irrilevante che questo indirizzo PEC non fosse, in realtà, attivo, atteso che era, comunque, onere della debitrice verificare che il gestore dell'indirizzo avesse concretamente "attivato" la casella informatica di riferimento.

In definitiva, era ragionevole affermare che la notifica in oggetto si fosse ritualmente perfezionata.

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