Pec diversa da quella indicata nel Reginde? Notifica nulla

Pubblicato il 10 ottobre 2019

E’ valida la notifica effettuata presso un indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario diverso da quello inserito nel Reginde?

Secondo la Corte di cassazione no e lo ha spiegato nel testo dell’ordinanza n. 24110 del 27 settembre 2019, in rigetto del ricorso promosso da un cittadino extracomunitario contro la conferma del diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della protezione internazionale e di quella umanitaria.

Nella vicenda in esame, la Corte territoriale, attesa la nullità della prima notificazione dell'atto d'appello, ne aveva disposto la rinnovazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c.; la nuova notifica, tuttavia, era stata effettuata presso un indirizzo dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel Reginde.

Con riguardo alla perentorietà del termine fissato, la Corte d'appello aveva giudicato inammissibile l'impugnazione, non essendo stato validamente ottemperato, nel termine assegnato, l'ordine di rinnovazione.

Notifica a mezzo Pec in caso di recapito inserito nel Registro

E la Suprema corte ha confermato detta conclusione, dopo aver ricordato che, in tema di notificazione a mezzo pec, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro.

Questo – ricorda la Cassazione - ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis Cpc e dell’articolo 16 ter del DL n. 179/12, introdotto dalla Legge di conversione n. 221/12.

Ne consegue la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.

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