Peculato anche nelle procedure complesse

Pubblicato il 10 marzo 2018

Il reato di peculato si configura anche nei casi in cui il denaro è nella disponibilità giuridica concorrente di più pubblici ufficiali, ed uno di essi se ne appropria inducendo in errore gli altri, anche se, poi, sono questi ultimi i soggetti competenti ad emettere l'atto finale del procedimento.

Difatti, nelle cosiddette "procedure complesse", come le ordinarie procedure di spesa pubblica, la disponibilità giuridica del bene è frazionata dall'ordinamento giuridico tra più organi, e, quindi, tra più persone fisiche.

E questo frazionamento non può comportare l’esclusione della configurabilità del delitto in oggetto, posto che l'articolo 314 del Codice penale, di disciplina, appunto, del reato di peculato, indica come presupposto della condotta illecita “il possesso o comunque la disponibilità” del bene, ma non anche l'esclusività di tale possesso o di tale disponibilità.

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, Sesta sezione penale, con sentenza n. 10762 del 9 marzo 2018.

Per gli Ermellini, il pubblico agente che "co-detiene" la disponibilità giuridica della cosa mobile, anche quando induce in errore gli altri pubblici ufficiali con concorrenza competente sulla stessa, al fine di appropriarsene, “abusa comunque della propria già esistente disponibilità in ordine al bene”.

Nel dettaglio, la combinazione tra la previsione di cui all'articolo 48 (Errore determinato dall'altrui inganno) e quella di cui all'articolo 314 del Codice penale “consente di ritenere il delitto di peculato a carico di chi, simultaneamente, non solo inganna gli altri pubblici agenti dotati di competenza concorrente, ma anche, e specificamente, abusa di questa sua già esistente disponibilità sul bene conferitagli dall'ordinamento”.

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