Pedone investito Colpa presunta in capo al conducente

Pubblicato il 05 aprile 2017

Responsabilità esclusiva del pedone solo se vinta la presunzione

Non basta, per affermare l’esclusiva responsabilità del pedone che sia stato investito da un veicolo, l’accertamento colposo del medesimo.

E’ infatti sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’articolo 2054, comma 1, del Codice civile, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Condotta anomala deve essere non prevedibile

E ai fini di questa dimostrazione, non è sufficiente neanche rilevare che la condotta del pedone sia stata anomala.

Occorre, ossia, che il conducente del veicolo dimostri di aver adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità della guida mantenuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, che la condotta anomala del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e che, quindi, il sinistro non fosse evitabile.

E’ questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, Terza sezione civile, nel testo della sentenza n. 8663 del 4 aprile 2017.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy