Pedone investito Colpa presunta in capo al conducente

Pubblicato il 05 aprile 2017

Responsabilità esclusiva del pedone solo se vinta la presunzione

Non basta, per affermare l’esclusiva responsabilità del pedone che sia stato investito da un veicolo, l’accertamento colposo del medesimo.

E’ infatti sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’articolo 2054, comma 1, del Codice civile, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Condotta anomala deve essere non prevedibile

E ai fini di questa dimostrazione, non è sufficiente neanche rilevare che la condotta del pedone sia stata anomala.

Occorre, ossia, che il conducente del veicolo dimostri di aver adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità della guida mantenuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, che la condotta anomala del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e che, quindi, il sinistro non fosse evitabile.

E’ questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, Terza sezione civile, nel testo della sentenza n. 8663 del 4 aprile 2017.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy