Il Decreto legge n. 59/2016, cosiddetto “decreto banche”, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, contiene, tra le altre novità, misure volte a garantire sostegno alle imprese.
E’ il caso dell’istituto del pegno mobiliare non possessorio, volto a favorire l’impresa nelle attività di produzione del reddito in caso di fabbisogno di accesso al credito.
Grazie a questo strumento, viene consentito al debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa, la possibilità di continuare ad utilizzarlo nel proprio processo produttivo mentre, per contro, finora, con il pegno veniva perso l’uso del bene gravato dal diritto di garanzia.
Ulteriore novità è costituita dalla facoltà di ricorrere al cosiddetto “patto marciano”, facoltà che viene riconosciuta nei nuovi contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese, grazie alla quale le parti possano stipulare un contratto di cessione del bene che diviene efficace in caso di eventuale inadempimento del debitore.
A seguire, una disamina sulla disciplina introdotta dal decreto in oggetto con specifico riferimento all’istituto del pegno non possessorio.
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto n. 59/2016, viene espressamente consentita la possibilità, per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, di costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi che siano inerenti all'esercizio dell'impresa.
Per espressa previsione normativa, i crediti devono essere presenti o futuri, determinati o determinabili e con la previsione di un importo massimo garantito.
Il diritto reale di garanzia “non possessorio” può essere costituito su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa. Sono esplicitamente esclusi i beni mobili registrati.
Detti beni mobili possono essere:
Viene, in particolare, previsto che, se non diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è comunque autorizzato a trasformare o alienare i beni gravati dal pegno, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei medesimi.
In queste ipotesi, il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, ma non si determina costituzione di una nuova garanzia.
Il decreto prevede che il contratto di costituzione del pegno non possessorio debba, a pena di nullità, risultare da atto scritto nel quale va indicato:
Sancita, altresì, la necessità che il pegno non possessorio venga iscritto in un registro informatizzato costituito presso l'agenzia delle Entrate denominato “Registro dei pegni non possessori”.
Solo con l’iscrizione il pegno in oggetto può dirsi costituito.
Ed infatti, lo stesso “prende grado” e diventa opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali esclusivamente a partire dalla data della relativa iscrizione.
Nell’iscrizione deve essere indicato:
Inoltre, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, deve essere specificamente individuato il medesimo bene
L'iscrizione nel registro dura dieci anni, rinnovabili attraverso iscrizione da effettuata prima della scadenza del decimo anno.
Tra le altre previsioni, si prevede che la cancellazione dell’iscrizione possa essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno oppure domandata giudizialmente.
A seguire, si segnala la previsione della non opponibilità del pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio.
Ciò a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nell’apposito registro e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.
Viene, inoltre, sancito che con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro della Giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, siano regolate, con modalità esclusivamente informatiche, tutte le varie operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso.
Lo stesso decreto dovrà occuparsi di stabilire i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro.
Al comma 7 dell’articolo 1 del decreto viene poi disciplinata la fase dell’eventuale escussione del pegno non possessorio.
Così, qualora si verifichi un evento che determina la citata escussione, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, può procedere:
In presenza di fallimento del debitore, inoltre, il creditore può procedere a norma dei periodi sopra citati, solo dopo, però, che il suo credito sia stato ammesso al passivo con prelazione.
Entro tre mesi dalle comunicazioni di cui alle lettere a., c. e d., viene inoltre previsto che il debitore possa agire in giudizio per il risarcimento del danno nelle ipotesi in cui la vendita sia avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alle predette lettere a., c. e d. e qualora il prezzo della vendita, il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma della disposizione di cui alla lettera c. non corrispondano ai valori correnti di mercato.
Per finire si segnala che, agli effetti di cui agli articoli 66 (Azione revocatoria ordinaria) e 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) del Regio decreto n. 267/1942 (Disciplina del fallimento) il pegno non possessorio è espressamente equiparato al pegno.
Quadro Normativo |
Decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016 Regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 |
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