Pena detentiva sostituita con pecuniaria, a prescindere dalle condizioni economiche

Pubblicato il 07 novembre 2015

Per la Terza sezione penale della Corte di cassazione – sentenza n. 44624 del 6 novembre 2015 – il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale di sostituzione delle pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, deve tenere conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del Codice penale sulla valutazione agli effetti della pena, tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche.

Nel caso in esame, è stata ribaltata la statuizione con cui i giudici di merito avevano negato la sostituzione della pena in ragione delle difficoltà finanziarie dell’imputato, sostenendo che queste non avrebbero fatto ritenere opportuna una tale eventualità, anche alla luce della mancata offerta di garanzie di solvibilità da parte del medesimo.

Secondo il Collegio di legittimità, tuttavia, era stato disatteso il principio secondo cui la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa della sostituzione ai sensi dell’articolo 50, secondo comma, Legge n. 689/1981, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione.

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