Penalmente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi le fatture soggettivamente inesistenti

Pubblicato il 18 marzo 2010 La Cassazione penale, con la sentenza n. 30210 del 2010, interviene in merito alla rilevanza penale dell’utilizzo in dichiarazione di fatture soggettivamente inesistenti. Si tratta di fatture emesse da un prestatore o cedente non reale a fronte di operazioni, invece, realmente avvenute. Questa pratica è sempre più adottata nelle frodi carosello.

Viene chiarito che il fatto non necessariamente integra un reato penale, poiché il documento registra un’operazione non fittizia ma è emesso da chi non ne ha titolo.

I giudici spiegano che il fatto che il cedente sia diverso da quello indicato nella fattura non è rilevante ai fini della deduzione del costo, ma rileva solo ai fini della detraibilità dell’Iva. Pertanto, ai fini delle dirette è penalmente irrilevante poiché dovrebbe sussistere lo scopo di evadere le imposte.
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