Pene accessorie proporzionate alla principale

Pubblicato il 23 giugno 2010
Per la Cassazione – sentenza n. 23720 del 18 giugno 2010 – la durata delle pene accessorie alla principale deve essere proporzionata al fatto e modulata in maniera tale da consentire la rieducazione del condannato. 

La Corte di legittimità, in particolare, ha ribaltato una decisione con cui i giudici di merito, a seguito di un patteggiamento che non prevedeva un accordo specifico sulla misura delle pene accessorie, avevano disposto l'interdizione dell'imputato dai pubblici uffici per cinque anni sulla scorta dell'articolo 29 del Codice penale e l'inabilitazione all'esercizio dell'impresa e l'incapacità a ricoprirvi uffici direttivi per dieci anni ai sensi della lettera dell'articolo 216 della Legge fallimentare. Per la Cassazione, l'automatismo applicato nella decisione impugnata era da considerare illegittimo e sproporzionato rispetto alla pena principale.
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