Pensionamento in deroga per personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche

Pubblicato il 28 gennaio 2015 L’INPS, con circolare n. 13 del 27 gennaio 2015, ha chiarito che i pensionamenti in deroga di cui al comma 13, art .11, Legge n. 112/2013, riguardano esclusivamente il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche interessato ai processi di riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2012.

La norma in questione prevede l’applicazione del regime di accesso e di decorrenza al trattamento pensionistico previgente rispetto alla riforma operata con l’art. 24, D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, e - chiarisce l’Istituto - l’ultrattività della previgente disciplina è estesa fino al 31.12.2016 nei limiti in cui la decorrenza del trattamento pensionistico avvenga entro tali termini.

Conseguentemente la decorrenza del trattamento pensionistico, sia esso di vecchiaia o di anzianità con conseguimento della c.d. “quota” o con il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica, deve compiersi entro il 31.12.2016 tenuto conto della finestra mobile di cui all’art. 12, D.L. n. 78/2010, e degli ulteriori posticipi stabiliti dall’art. 18, comma 22 ter, D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011 (messaggio n. 16032/2011).

Ne deriva, che il pensionamento non potrà aver luogo in presenza di situazioni in cui il lavoratore maturi i requisiti per l’accesso al trattamento ma non la decorrenza dello stesso entro il 31 dicembre 2016.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

La circolare specifica, altresì, che le Fondazioni lirico-sinfoniche, ricorrendo i presupposti, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Altre questioni

L’INPS illustra, inoltre:

- i requisiti di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico;

- la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza che dovrà essere richiesta all’Istituto dalla Fondazione, munita di delega del lavoratore;

- la possibilità di cumulo della contribuzione accreditata presso la Gestione lavoratori spettacolo e il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Istituto, al fine di ottenere la liquidazione di un unico trattamento previdenziale, e la determinazione della competenza alla liquidazione della prestazione.
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