Pensione 2021, micro conguaglio sul 2020

Pubblicato il 21 dicembre 2020

Con la circolare n. 148 del 18 dicembre 2020, l’INPS ha ufficializzato i valori e le istruzioni per il rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e di quelle di accompagnamento alla pensione per il 2021. In particolare, per effetto dell’adeguamento all’inflazione del 2020 - stabilito in via definitiva nella misura dello 0,5% - l’Istituto Previdenziale procederà al conguaglio da perequazione rispetto al valore dello 0,4% utilizzato in sede di rinnovo per l’anno 2020. Pertanto, per il 2021 ci sarà un micro conguaglio dello 0,01% su quanto incassato quest’anno.

Pensione 2021, trattamenti minimi

Considerata la predetta rivalutazione definitiva, dal 1° gennaio 2020:

Pensione 2021, la rivalutazione

Come accennato, le pensioni pagate quest’anno sono state incrementate sulla base di un’inflazione stimata dello 0,4% rispetto al 2019. Tuttavia, l’adeguamento pieno alla variazione del costo della vita si applica solo agli assegni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo, cioè quelli fino a 2.052,04 euro lordi mensili.

Poi, più si sale di valore, e più decresce l’adeguamento, fino ad arrivare al 40% di quanto dovuto per gli assegni di importo oltre 9 volte il minimo. Quindi, mentre i primi sono stati ritoccati dello 0,4%, gli ultimi solo dello 0,16%.

Pensione 2021, micro conguaglio una tantum

Inoltre, poiché l’inflazione definitiva da riconoscere – come detto – è dello 0,5%, a inizio 2021 ci sarà un micro conguaglio una tantum. Tale conguaglio sarà calcolato sulle tredici mensilità ricevute nel 2020.

Diversamente, l’inflazione provvisoria del 2020, da applicarsi nel 2021, è pari a zero. Di conseguenza, l’anno prossimo gli assegni beneficeranno dello 0,1 in più di adeguamento applicato a quest’anno ma senza ulteriori incrementi.

Pensione 2021, calendario di pagamento

I pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.

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