Pensione Coniuge superstite

Pubblicato il 22 settembre 2016

Con la sentenza n. 174 del 15 giugno 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 5, D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011.

Stante quanto sopra, l’INPS, con circolare n. 178 del 21 settembre 2016, ha specificato che la quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante al solo coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato, senza alcuna riduzione.

Pertanto, si terrà conto di ciò per le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti non ancora definite e per quelle di nuova presentazione.

I trattamenti pensionistici ai superstiti già liquidati saranno ricostituiti d’ufficio dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa ed i ratei arretrati saranno erogati dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa, salvo che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

In quest’ultimo caso, i ratei arretrati saranno erogati dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza.

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