Assegno di Inclusione e attribuzione d’ufficio dei carichi di cura. Cosa c'è da sapere

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L’Assegno di Inclusione (ADI), una delle misure centrali del nuovo sistema di sostegno economico e sociale introdotto con il decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 con l’obiettivo di contrastare la povertà, l’esclusione sociale e la marginalizzazione lavorativa attraverso un sostegno economico integrato con progetti di inclusione e percorsi personalizzati di attivazione sociale e lavorativa, al centro del messaggio Inps n. 2338 del 29 luglio 2025.

Nato come evoluzione e sostituzione del Reddito di Cittadinanza, l’ADI si articola su criteri più selettivi e orientati alla responsabilizzazione dei beneficiari, con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva alla vita lavorativa e sociale delle persone e dei nuclei familiari in condizioni di fragilità.

In questo quadro normativo l’Inps, che svolge un ruolo fondamentale di attuazione e controllo della misura, fornisce indicazioni aggiornate e puntuali in materia di attribuzione d’ufficio del carico di cura ai fini del calcolo della scala di equivalenza dell’ADI.

Il messaggio n. 2338/2025 si colloca peraltro in continuità con quanto già illustrato in precedenza nel messaggio n. 592 del 17 febbraio 2025, in cui sono state definite le modalità iniziali di gestione dell’attribuzione automatica del parametro aggiuntivo (pari a 0,40) per i nuclei familiari che presentano determinati requisiti.

In particolare, il messaggio n. 592 stabiliva che in presenza di specifiche condizioni (minori di tre anni, tre o più figli minori, persone con disabilità o non autosufficienti), l’Inps potesse assegnare automaticamente il parametro dello 0,40 a un componente maggiorenne del nucleo familiare, anche in assenza di richiesta esplicita da parte dell’utente.

Il messaggio Inps n. 2388/2025 si propone di rafforzare e chiarire l’applicazione di questa regola, introducendo ulteriori precisazioni operative, soprattutto nei casi in cui l’attribuzione automatica del carico di cura impatti sulla compatibilità con il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Scala di equivalenza

Uno degli aspetti fondamentali per la corretta applicazione dell’ADI è la gestione della scala di equivalenza, strumento utilizzato per calcolare l’importo spettante al nucleo familiare in base alla sua composizione e alle condizioni specifiche dei suoi componenti.

All’interno di questo meccanismo, assume particolare rilievo il parametro aggiuntivo dello 0,40, riconosciuto ai fini del calcolo della prestazione economica nel caso di carichi di cura.

Il messaggio fornisce importanti chiarimenti su quando e come attribuire automaticamente questo parametro a un componente maggiorenne del nucleo familiare, anche senza una richiesta esplicita da parte dell’interessato.

Questa attribuzione d’ufficio rappresenta un’azione correttiva volta a garantire che l’importo dell’ADI sia il più rappresentativo possibile del reale fabbisogno economico del nucleo familiare, soprattutto in presenza di situazioni di vulnerabilità o elevato carico assistenziale.

Criteri per l’attribuzione automatica

Secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 5, lettera d) del decreto legge n. 48/2023, e ribadito sia nel messaggio n. 592/2025 che nel messaggio n. 2388/2025, l’Inps può procedere d’ufficio all’attribuzione del carico di cura quando sussistono una o più delle seguenti condizioni all’interno del nucleo familiare beneficiario dell’ADI:

1. Presenza di minori di tre anni

Se nel nucleo familiare vi è almeno un figlio di età inferiore a tre anni, si configura un carico di cura particolarmente gravoso che giustifica l’assegnazione automatica del parametro 0,40. L’obiettivo è riconoscere il maggiore impegno richiesto nella cura di un bambino in età prescolare, soprattutto quando i genitori non hanno reti di supporto formali o informali.

2. Presenza di tre o più figli minori

Un altro criterio che attiva l’attribuzione d’ufficio è la presenza di almeno tre figli minorenni; anche in questo caso, il carico assistenziale è significativo e può impedire o limitare l’inserimento lavorativo di uno dei genitori o di altro componente del nucleo. L’attribuzione automatica del parametro 0,40 consente di tenere conto di tale impegno nella definizione dell’importo dell’ADI.

3. Presenza di soggetti con disabilità o non autosufficienza

Il terzo caso riguarda i nuclei familiari in cui vi sia almeno un componente con disabilità certificata o non autosufficienza, secondo quanto previsto dall’allegato 3 del Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159. Si tratta di situazioni in cui l’assistenza richiesta può essere continua e di natura anche sanitaria o riabilitativa, e dove è spesso indispensabile la presenza stabile di un caregiver informale all’interno del nucleo.

Attribuzione del parametro nella scala di equivalenza

Quando uno di questi requisiti è verificato e il carico di cura non è stato indicato nella domanda di ADI, l’Inps interviene automaticamente attribuendo il parametro 0,40 nella scala di equivalenza a un componente maggiorenne del nucleo familiare.

Tale componente viene quindi considerato il “caregiver di riferimento” e il suo contributo viene tradotto in un aumento del punteggio nella scala, con conseguente incremento dell’importo spettante.

NOTA BENE: l’assegnazione è effettuata d’ufficio solo in assenza di indicazioni esplicite, cioè quando il carico di cura non è stato dichiarato durante la compilazione della domanda.

L’attribuzione automatica viene effettuata convenzionalmente, vale a dire che il sistema seleziona il componente maggiorenne più idoneo all’interno del nucleo familiare; successivamente, è peraltro possibile che i servizi sociali territoriali, nel corso dell’analisi multidimensionale del bisogno, confermino tale attribuzione o decidano di modificarla, assegnando il parametro a un altro componente maggiorenne ritenuto più coerente con la reale dinamica familiare.

L’obiettivo di questa procedura automatica è duplice.

  1. Evitare l’esclusione dal beneficio pieno di quei nuclei che, pur essendo in situazioni oggettivamente meritevoli di tutela, non hanno indicato correttamente il carico di cura nella domanda.
  2. Rendere più equa e proporzionata la scala di equivalenza, in modo da riflettere con maggiore precisione il fabbisogno economico del nucleo familiare rispetto alle sue reali condizioni di fragilità.

Inoltre, questa modalità consente all’Inps di accelerare le istruttorie, evitando richieste di integrazione documentale e velocizzando la determinazione dell’importo mensile dell’ADI.

Compatibilità con il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Con la riforma introdotta dal decreto legge n. 48/2023, il legislatore ha previsto due principali strumenti di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale: da una parte l’Assegno di Inclusione (ADI), dall’altra il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Sebbene complementari, le due misure non sono sempre compatibili, soprattutto quando entrano in gioco criteri legati alla scala di equivalenza e all’attribuzione del carico di cura (parametro 0,40) previsto per l’ADI.

Soggetti interessati

Il tema della compatibilità tra ADI e SFL riguarda, nello specifico, i componenti maggiorenni del nucleo familiare, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che:

  • non sono inclusi nella scala di equivalenza dell’ADI;
  • non hanno responsabilità genitoriali;
  • non sono soggetti agli obblighi di attivazione previsti dall’art. 6, comma 4 del decreto legge n. 48/2023.

Per questi soggetti è consentita la presentazione di una domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), misura finalizzata all’inserimento o reinserimento lavorativo attraverso percorsi di orientamento, formazione e tirocini.

Tuttavia, qualora il sistema rilevi che a questo stesso componente deve essere attribuito d’ufficio il carico di cura (ad esempio, per la presenza di figli piccoli o persone con disabilità nel nucleo), si genera una situazione di incompatibilità.

Conflitto tra ADI e SFL: il ruolo del parametro 0,40

Il nodo principale risiede nel fatto che l’attribuzione del parametro 0,40 per carichi di cura, pur essendo riferita al nucleo familiare nel suo complesso, comporta l’inclusione nella scala di equivalenza dell’ADI del componente maggiorenne selezionato.

Questo, a sua volta, rende il soggetto incompatibile con la percezione del SFL, poiché la normativa prevede che chi è incluso nella scala ADI non può beneficiare del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

L’Istituto sottolinea che, in presenza di tale conflitto, è necessario valutare attentamente la situazione, dando priorità alla misura economicamente più vantaggiosa per l’interessato, senza generare pagamenti non dovuti o sovrapposizioni indebite tra le due misure.

Ecco dunque le principali situazioni operative illustrate nel messaggio Inps e le relative modalità di gestione.

Domanda SFL attiva e carico di cura

Nel caso in cui un componente maggiorenne del nucleo familiare abbia una domanda per il SFL attiva e accolta, e contemporaneamente risulti potenzialmente assegnatario del carico di cura d’ufficio nell’ambito dell’ADI, non viene attribuito il parametro 0,40.

La logica sottesa a questa scelta è che la presentazione della domanda SFL rappresenta una manifestazione esplicita di volontà del soggetto a partecipare a un percorso di attivazione lavorativa; inoltre, poiché il SFL può prevedere importi mensili economicamente più favorevoli, l’Inps evita di compromettere tale diritto con un’attribuzione automatica che porterebbe all’esclusione dalla misura.

Rinuncia o conclusione del SFL

Nel caso invece in cui il soggetto interessato decida di rinunciare volontariamente alla misura SFL, oppure il percorso si concluda (ad esempio per scadenza o completamento), il parametro 0,40 per carichi di cura può essere attribuito d’ufficio a partire dal mese successivo alla chiusura formale della misura, a condizione che i requisiti per l’attribuzione del carico di cura siano ancora presenti nel nucleo familiare (es. presenza di minori di tre anni, disabili, ecc.).

Accesso futuro al SFL in presenza di carico di cura

Una volta che il parametro 0,40 è stato attribuito d’ufficio a un componente maggiorenne del nucleo familiare, non è più possibile presentare una nuova domanda per il SFL da parte dello stesso soggetto anche se rientra nei requisiti anagrafici e reddituali.

Il motivo è che l’inclusione nella scala di equivalenza dell’ADI comporta l’incompatibilità formale con il Supporto per la Formazione e il Lavoro.

L’unica eccezione prevista riguarda le ipotesi in cui:

  • il carico di cura venga successivamente riassegnato a un altro membro del nucleo familiare, oppure
  • vengano meno i requisiti che avevano giustificato l’attribuzione del parametro 0,40 (ad esempio, la cessazione della disabilità o il compimento del terzo anno di età da parte del minore).

In tali casi, dunque, il soggetto precedentemente escluso dal SFL potrà presentare una nuova domanda per accedere al percorso lavorativo e formativo.

Gestione delle domande ADI riesaminate e sospese

Con l’entrata in vigore dell’Assegno di Inclusione (ADI), il sistema di valutazione delle domande è stato reso più dinamico, consentendo all’Inps di effettuare controlli successivi e riesami in base all’emersione di nuovi dati o al riconoscimento automatico di diritti precedentemente non rilevati.

Un caso emblematico è quello relativo alle domande inizialmente respinte per superamento della soglia del reddito familiare, ma che possono successivamente risultare ammissibili grazie all’attribuzione d’ufficio del carico di cura.

Il messaggio Inps n. 2388 del 29 luglio 2025 fornisce istruzioni operative aggiornate per la gestione delle domande dell’ADI oggetto di riesame, chiarendo i passaggi da seguire quando emergono carichi di cura che legittimano una rivalutazione. Il documento affronta anche un’altra criticità: le variazioni occupazionali non comunicate che determinano la sospensione temporanea delle domande, e spiega come regolarizzare queste situazioni attraverso la presentazione del modello ADI-Com Esteso.

Riesame delle domande respinte e rivalutazione d’ufficio

Nel corso delle attività di controllo e monitoraggio interno, l’Inps ha individuato numerose domande di ADI inizialmente respinte per motivi reddituali ma che, alla luce della successiva attribuzione d’ufficio del carico di cura, risultano in realtà ammissibili.

Questo può accadere quando il parametro aggiuntivo dello 0,40 viene riconosciuto a un componente maggiorenne del nucleo familiare, permettendo un ricalcolo favorevole della scala di equivalenza e, quindi, una rivalutazione positiva dei requisiti reddituali.

In questi casi, l’Inps riapre l’istruttoria e, laddove sussistano tutti gli altri requisiti normativi previsti dalla disciplina dell’ADI, procede all’accoglimento della domanda.

Tuttavia, in molti di questi casi emergono problemi legati a variazioni lavorative non comunicate nel periodo in cui la domanda risultava respinta: tali omissioni, se non regolarizzate, comportano la sospensione della prestazione, anche dopo l’avvenuto riesame positivo.

Variazioni occupazionali non comunicate: obbligo di regolarizzazione

Uno degli obblighi fondamentali per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione è la comunicazione tempestiva di ogni variazione occupazionale (assunzione, cessazione, variazione oraria o retributiva).

Nel caso di  domande inizialmente respinte, può accadere che il nucleo familiare non abbia ritenuto necessario segnalare queste variazioni, proprio perché la prestazione era stata negata ma, una volta che la domanda viene rivalutata positivamente, queste omissioni possono diventare rilevanti ai fini della sospensione automatica del pagamento.

Per gestire queste situazioni, il messaggio stabilisce che è necessario presentare il modello “ADI-Com esteso”, con cui l’utente può regolarizzare le variazioni lavorative non comunicate entro i termini originari.  

Presentazione del modello ADI-Com esteso

La presentazione del modello ADI-Com Esteso può avvenire secondo tre modalità operative.

  1. Presso gli istituti di patronato: per le domande patrocinate, i patronati hanno la possibilità di raccogliere e trasmettere il modello per conto del cittadino.
  2. Attraverso i Centri di Assistenza Fiscale: anche i CAF possono assistere nella compilazione e nell’invio del modello, nel rispetto della normativa vigente.
  3. Presso le Strutture Inps territorialmente competenti: i cittadini possono rivolgersi direttamente agli sportelli Inps di competenza territoriale, che provvederanno all’acquisizione e al caricamento del modello all’interno della procedura gestionale.

Un aspetto molto importante chiarito dal messaggio riguarda l’indicazione della data corretta della variazione occupazionale: gli operatori, siano essi di sede Inps, patronati o CAF, devono inserire la data effettiva in cui la variazione si è verificata anche se questa risale a un periodo antecedente al riesame.

In altre parole, è ammesso l’inserimento retroattivo della variazione, ad esempio indicando l’anno 2024 come data di riferimento, qualora la modifica della situazione lavorativa sia avvenuta in quel periodo.

Comunicazione automatica al beneficiario e scadenza del termine

Per agevolare il processo di regolarizzazione, l’Inps invia ai soggetti interessati un messaggio automatico tramite SMS o email, con il seguente testo: “la tua domanda è sospesa per mancata comunicazione variazione occupazionale. Entro 60 gg presenta il modello ADI-Com Esteso presso la sede Inps o Patronato/CAF.”

Il termine per la regolarizzazione è quindi di 60 giorni a decorrere dalla data di invio della comunicazione. Se il beneficiario non presenta il modello entro tale termine, la domanda verrà considerata decaduta e non sarà più possibile accedere all’ADI per quel periodo.

FAQ

1. Cosa significa "attribuzione d’ufficio del carico di cura" nell’ADI?

Significa che l’Inps assegna automaticamente il parametro aggiuntivo 0,40 nella scala di equivalenza a un componente maggiorenne del nucleo familiare, anche se non è stato indicato in domanda, purché siano presenti minori piccoli, figli numerosi o soggetti con disabilità.

2. A chi viene assegnato il parametro 0,40 in caso di attribuzione d’ufficio?

Viene assegnato a un componente maggiorenne del nucleo familiare, selezionato convenzionalmente dall’Inps. I servizi sociali possono successivamente confermare o modificare questa assegnazione.

3. L’attribuzione del parametro 0,40 è compatibile con il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)?

No. Se il soggetto riceve il parametro 0,40 nella scala ADI, non può beneficiare della misura SFL, in quanto le due prestazioni sono incompatibili.

4. È possibile rinunciare al SFL per ricevere il carico di cura nell’ADI?

Sì. Se un beneficiario SFL decide di rinunciare formalmente alla misura, l’Inps può attribuire il parametro 0,40 sull’ADI a partire dal mese successivo, se i requisiti sono ancora presenti.

5. Cosa succede se una domanda ADI viene riesaminata ma manca la comunicazione di una variazione lavorativa?

La domanda viene sospesa. Il beneficiario deve presentare il modello ADI-Com esteso per comunicare la variazione occupazionale non dichiarata in precedenza.

6. Come si presenta il modello ADI-Com esteso?

Il modello può essere presentato:

  • presso una sede Inps territoriale;
  • tramite patronato;
  • tramite CAF.

7. Che data deve essere indicata nel modello ADI-Com esteso?

Deve essere quella effettiva in cui è avvenuta la variazione occupazionale, anche se riguarda anni precedenti (es. 2024).

8. Quanto tempo si ha per regolarizzare una domanda sospesa?

Dal momento della ricezione dell’SMS o dell’email dell’Inps, si hanno 60 giorni per presentare il modello. Trascorso questo termine senza azione, la domanda decade.

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