Pensione di invalidità: nel conteggio anche il reddito del coniuge
Pubblicato il 23 marzo 2013
La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con
sentenza n. 7320 del 22 marzo 2013, sancisce che per vedere riconosciuto il diritto all’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti (
legge n. 118/1971, art. 12) rileva non solo il reddito personale dell’invalido ma anche quello familiare: conta cioè anche il reddito (eventuale) del coniuge dell’invalido, tanto che il beneficio va negato nel caso in cui la somma dei redditi percepiti dall’invalido e dal coniuge superi i limiti di reddito previsti dalla legge.
Nel caso di specie, infatti, la Corte ha negato il diritto al trattamento economico nei confronti di una donna a causa del superamento, insieme al marito, dei limiti di reddito previsti dalla legge n. 118 del 1971.
La Corte convalida così l’operato adottato dall’Inps ad inizio anno e poi sospeso dal ministero del Lavoro, per conferire ad esso ormai valore di orientamento giurisprudenziale. Si conferma, infatti che nel caso di invalido coniugato, il limite di reddito che dà diritto alla pensione d'invalidità, non deve essere più riferito solo all’invalido stesso ma anche al coniuge e, per quest’anno, deve essere pari a 16.127 euro.
Per la Suprema Corte – nonostante il parere contrario delle parti sindacali insorte dopo l’emanazione della pronuncia e finalizzato a richiedere ora l’intervento del Parlamento per la determinazione di una vera e propria giustizia sociale nei confronti dei più poveri e dei più deboli, come gli invalidi – la rilevanza del reddito del coniuge nel computo del limite di reddito complessivo per il riconoscimento della pensione di invalidità trova giustificazione anche in relazione ai criteri generali del sistema di sicurezza nazionale, che riconoscono alla famiglia una funzione solidale integrativa dell’intervento assistenziale pubblico.