Pensione di invalidità australiana esente in Italia

Pubblicato il 30 gennaio 2023

Un contribuente invalido e non autosufficiente, in possesso della doppia cittadinanza e della doppia residenza italiana ed australiana, è titolare di una pensione di invalidità di fonte australiana (''Disability Support Pension''), che egli ritiene possa essere equiparata ad una pensione di invalidità civile, erogata dall'INPS, e in quanto tale, avendo natura assistenziale, essere esente dall'IRPEF.

Pertanto, chiede all’Amministrazione finanziaria di esprimersi sul non assoggettamento ad IRPEF in Italia del trattamento pensionistico australiano, anche al fine di rettificare le precedenti dichiarazioni dei redditi.

Con la risposta ad interpello n. 174/2022, l’Agenzia delle Entrate conferma che - vista la natura assistenziale dell’emolumento - questo non è imponibile né in Australia né in Italia.

Infatti, secondo l’Agenzia, tali emolumenti non rientrano nelle categorie reddituali di cui all'articolo 6, comma 1, del TUIR.

Questi, risultando esclusi dalla formazione del reddito complessivo del contribuente, non hanno alcuna rilevanza fiscale in Italia e non devono essere assoggettati ad imposizione né inclusi in alcuna dichiarazione dei redditi nel nostro Paese.

Le Entrate, a questo punto, indicano anche come recuperare l’Irpef già versata, dato che il contribuente, negli anni, ha inserito la pensione in argomento nelle dichiarazioni dei redditi, sotto la voce “altre pensioni estere”.

Secondo la risposta n. 174/2023, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, cioè entro il prossimo 30 novembre.

Per gli anni antecedenti, invece, il contribuente dovrà presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate Centro operativo di Pescara, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento delle imposte: il rimborso potrà, pertanto, essere riconosciuto solo per i versamenti effettuati nei quarantotto mesi antecedenti alla presentazione dell'istanza.

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