Pensione in regime di cumulo

Pubblicato il 10 marzo 2016

L’INPS, con messaggio n. 1094 del 9 marzo 2016, ha fornito chiarimenti in materia di valutazione della contribuzione estera con riferimento alla pensione in regime di cumulo.

Infatti si rammenta che ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e seguenti, Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), a decorrere dal 1° gennaio 2013, gli iscritti a più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla Gestione Separata, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione.

Pensione di vecchiaia in regime di cumulo

Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, evidenzia il messaggio che la totalizzazione internazionale consente di tenere conto, dei contributi maturati nei Paesi dove l'interessato ha lavorato.

L'importo della pensione, invece, viene calcolato da ciascuno Stato in proporzione ai contributi nello stesso versati.

Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia in regime di cumulo, può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi in cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, ovvero in Paesi extraUE legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale, fermo restando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (pari ad 1 anno) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Tale contribuzione estera va considerata, ai soli fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, anche nell’ipotesi in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.

Ricostituzione della pensione di vecchiaia in cumulo

Qualora, invece, a seguito di ricostituzione della pensione di vecchiaia in cumulo, risulti perfezionato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni oggetto del regime di cumulo, l’INPS revocherà la pensione di vecchiaia in cumulo dalla decorrenza originaria e recupererà le somme indebitamente corrisposte a tale titolo, nei limiti del termine decennale di prescrizione.

Infatti, specifica il messaggio n. 1094/16, il perfezionamento dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una gestione fa venir meno fin dall’origine la condizione prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy