Pensioni, in stand-by i requisiti anagrafici per il 2023/2024

Pubblicato il 18 novembre 2021

Il 10 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 il Decreto (MEF) del 27 ottobre 2021, recante l’”adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”. Il Decreto, in particolare, conferma che i requisiti pensionistici, da adeguare alla variazione della speranza di vita, resteranno invariati per il biennio 2023-24. In realtà, il Decreto certifica un decremento della speranza di vita pari a 3 mesi. Tuttavia, per espressa previsione normativa, i requisiti non verranno adeguati al ribasso e restano confermati nella misura oggi vigente. Il valore negativo dovrebbe essere “scontato” dai futuri adeguamenti.

Pensione di vecchiaia, confermato il requisito dei 67 anni

Le variazioni legate alla speranza di vita trovano applicazione per:

I soggetti contributivi puri, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire la pensione di vecchiaia a 67 anni di età, con almeno 20 anni di contribuzione a condizione che il primo importo soglia non risulti inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale (controvalore pari a 690,42 euro lordi mensili).

Anche la pensione anticipata contributiva (riservata anch’essa ai lavoratori contributivi puri), verrebbe adeguata alla speranza di vita. Ciò comporta che, per il biennio 2023-2024, è confermato il requisito anagrafico di 64 anni e di almeno 20 anni di contribuzione effettiva sempreché, il primo importo di pensione non risulti inferiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale (controvalore pari a 1.288,78 euro lordi mensili).

Pensione anticipata, contributi congelati fino al 2026

Il requisito per la pensione anticipata rimane fermo – fino al 31 dicembre 2026 – a:

a cui aggiungere 3 mesi di finestra mobile.

Pensione per lavori usuranti e precoci, confermati i requisiti

La speranza di vita troverebbe applicazione anche al requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori gravosi e degli “usuranti”, attualmente fermo a 66 anni e 7 mesi, nonché ai lavoratori precoci per i quali è richiesto un requisito contributivo di 41 anni con almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19esimo anno di età, oltre a ulteriori requisiti soggettivi.

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