Pensioni privilegiate senza decadenza

Pubblicato il 02 agosto 2008 La Corte costituzionale – sentenza n. 323/2008 depositata venerdì 1 agosto – dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 169 del Dpr n. 1092/73, nella parte in cui non prevede che la decadenza quinquennale della domanda non decorra dalla manifestazione della malattia, quando questa insorge cinque anni dopo la cessazione del servizio. Secondo il nuovo principio costituzionale, invece, il termine di decadenza per la domanda di pensione privilegiata deve decorrere dal momento in cui si manifesta la malattia, non da quello della cessazione del servizio. Come si legge nella sentenza della Consulta, l’articolo 169 del Dpr 1092/73 “comprime del tutto ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza del servizio, sia successiva” alla cessazione del servizio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy