Pensioni privilegiate senza decadenza

Pubblicato il 02 agosto 2008 La Corte costituzionale – sentenza n. 323/2008 depositata venerdì 1 agosto – dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 169 del Dpr n. 1092/73, nella parte in cui non prevede che la decadenza quinquennale della domanda non decorra dalla manifestazione della malattia, quando questa insorge cinque anni dopo la cessazione del servizio. Secondo il nuovo principio costituzionale, invece, il termine di decadenza per la domanda di pensione privilegiata deve decorrere dal momento in cui si manifesta la malattia, non da quello della cessazione del servizio. Come si legge nella sentenza della Consulta, l’articolo 169 del Dpr 1092/73 “comprime del tutto ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza del servizio, sia successiva” alla cessazione del servizio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Chimica pmi Confapi - Ipotesi di accordo del 23/2/2026

27/02/2026

Chimica pmi Confapi. Rinnovo Ccnl

27/02/2026

CCNL Metalmeccanica industria - Accordo welfare del 23/2/2026

27/02/2026

Ccnl Metalmeccanica industria. Welfare

27/02/2026

Scarso rendimento e malattia simulata: licenziamento legittimo

27/02/2026

DDL caregiver: nuove tutele in arrivo per le famiglie

27/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy