Per accertare l'alterazione non è necessaria la visita medica

Pubblicato il 17 dicembre 2009
La Corte di cassazione, con sentenza n. 48004 del 16 dicembre 2009, ha ribadito che l'accertamento dello stato di alterazione del conducente dell'auto deve avvenire nei modi previsti ai sensi del secondo comma dell'art. 187 C.d.s., attraverso, cioè, un esame tecnico su campioni di liquidi biologici ed escludendo la rilevanza dei soli elementi sintomatici esterni. Tuttavia, ciò non significa che sia necessario procedere all'espletamento di una specifica visita medica che affermi l'esistenza di tale alterazione “ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici, unitamente alle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato”.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, un ragazzo lombardo era stato fermato dai Carabinieri alla guida di un'auto ed in evidente stato di alterazione. Dalle analisi successivamente effettuate era stato confermato l'uso di cannabis; tuttavia, la notte dell'infrazione, nessun medico aveva accertato lo stato di alterazione. Per questo motivo, il Giudice di pace aveva assolto il giovane ma la Cassazione, successivamente adita, ha annullato la decisione.
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