Per accertare l'alterazione non è necessaria la visita medica

Pubblicato il 17 dicembre 2009
La Corte di cassazione, con sentenza n. 48004 del 16 dicembre 2009, ha ribadito che l'accertamento dello stato di alterazione del conducente dell'auto deve avvenire nei modi previsti ai sensi del secondo comma dell'art. 187 C.d.s., attraverso, cioè, un esame tecnico su campioni di liquidi biologici ed escludendo la rilevanza dei soli elementi sintomatici esterni. Tuttavia, ciò non significa che sia necessario procedere all'espletamento di una specifica visita medica che affermi l'esistenza di tale alterazione “ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici, unitamente alle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato”.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, un ragazzo lombardo era stato fermato dai Carabinieri alla guida di un'auto ed in evidente stato di alterazione. Dalle analisi successivamente effettuate era stato confermato l'uso di cannabis; tuttavia, la notte dell'infrazione, nessun medico aveva accertato lo stato di alterazione. Per questo motivo, il Giudice di pace aveva assolto il giovane ma la Cassazione, successivamente adita, ha annullato la decisione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

Elenco revisori enti locali 2026: pubblicato l’avviso per iscrizione e mantenimento

31/10/2025

Collegato agricolo: sostegno a filiere, giovani e donne

31/10/2025

Giustizia e intelligenza artificiale: i limiti fissati da Cassazione e TAR

31/10/2025

Dogane, dal 1° novembre 2025 nuovo assetto organizzativo: cosa cambia

31/10/2025

Commercialisti, novità per le imprese sociali non cooperative

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy