Per auto e telefonini niente disapplicazione

Pubblicato il 13 ottobre 2008 Per le spese sostenute dalle imprese per auto o telefonini non è ammessa la disapplicazione delle norma antielusive mediante presentazione al Fisco di un’istanza di interpello del contribuente ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/73. In altri termini, l’istanza di disapplicazione non può riguardare spese per le quali il Tuir stabilisce una deducibilità in misura forfettaria anche quando non c’è vantaggio tributario indebito. Negli ultimi due anni, l’Amministrazione finanziaria si è espressa in tal senso, con l’intento di superare precedenti indirizzi di una parte della dottrina avallati anche dalla prassi e dalla giurisprudenza. Partendo dall’analisi letterale del citato articolo 37-bis appare evidente come la disapplicazione riguarda solo una parte delle disposizioni antielusive analitiche: quelle limitative dei diritti a deduzione, detrazioni e crediti d’imposta o di altre posizioni soggettive. La disposizione cioè consente di disapplicare le norme con funzione antielusiva, al fine di punire comportamenti non leciti, anche se essa finisce con l’applicarsi anche a comportamenti che non possono essere considerati realizzativi di vantaggi tributari indebiti. In quest’ottica il contribuente può mettersi al riparo dall’eccessiva estensione applicativa che le generalizzazioni normative possono determinare. Il dubbio che sorge è se si può estendere l’ambito di operatività alle norme antiabuso di tipo forfettario, che hanno il fine di soddisfare esigenze di semplicità e certezza nell’applicazione di principi più generali. A tal proposito, è bene ricordare che la forfetizzazione, il più delle volte, ha come presupposto il principio dell’inerenza e non il fenomeno dell’elusione: cioè attiene più all’evasione che all’elusione fiscale. Di qui, i recenti orientamenti di prassi – avallati poi anche dalla giurisprudenza - secondo cui non è ammessa disapplicazione delle norme antielusive per alcune categorie di spese (interessi passivi, costi auto e costi per telefonia fisa e mobile), che non hanno natura di norma antiabuso in quanto norme di sistema e non a finalità antielusiva.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy