Per determinare il compenso dei sindaci/revisori valutazione a posteriori dell’attività svolta

Pubblicato il 08 marzo 2011 Dall’analisi delle prime applicazioni delle “Norme transitorie” relative alla nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti vigente dallo scorso 30 ottobre, emergono alcuni problemi riguardanti soprattutto i sindaci che svolgono anche la funzione di revisione legale dei conti.

A livello formale, infatti, se non si riscontrano dubbi operativi circa l’applicazione della nuova tariffa per i sindaci privi di controllo legale dei conti, più complesso diventa applicare il compenso per i sindaci-revisori. Questi dovranno essere remunerati anche per le ore che, nel corso dell'ultimo esercizio, hanno concretamente dedicato all'attività di revisione, con delle parcelle attinenti all’anno 2010 comprensive delle ore effettive dedicate alla revisione, anche se nella lettera di incarico tale compenso non era stato previsto.

Secondo quanto disposto dall’articolo 56 della tariffa in tema di norme transitorie, i nuovi compensi sarebbero da applicarsi per tutti gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore delle nuove regole (30 ottobre 2010). Chiaramente, con evidenti ripercussioni sulle voci di bilancio relative all’anno 2010. Dunque, non essendo più possibile applicare la “vecchia tariffa” che prevedeva una maggiorazione (30/40%) per le ore dedicate all’attività di revisione e non compensi su base oraria preventivamente approvati in sede assembleare, ora diventa più complesso stabilire l’ammontare del compenso da erogare al sindaco-revisore. L’unica possibilità concretamente applicabile, per non inficiare anche i bilanci 2010, sembrerebbe quella di valutare a “posteriori” le concrete ore di lavoro dedicate all'attività di revisione, valorizzando le stesse attraverso il compenso minimo orario di 77,48 euro per ogni ora.
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