Per estendere il maltrattamento in famiglia nel lavoro è necessario il contesto “parafamiliare”

Pubblicato il 28 maggio 2012 La Cassazione, VI sezione penale, con la sentenza n. 12517 del 3 aprile 2012, stabilisce che rientra tra i reati di violenza privata, ex articolo 610 del Codice penale, con l’aggravante, ex articolo 61 n. 11 del Codice penale, del rapporto di autorità esistente tra datore e lavoratore, l’aggressione verbale sistematica, intenzionale e non giustificata al dipendente da parte del datore.

Nel caso di specie, la dipendente invalida civile era stata assunta in base alla legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili.

La sentenza della Cassazione riqualifica il fatto, che da reato di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del Codice penale), reato esteso nel pregresso dalla Corte all’ambito lavorativo, viene cambiato in reato di violenza privata, poiché “il rapporto di sovraordinazione proprio in sé del rapporto datore di lavoro e dipendente, le dimensioni ridotte dell’impresa e l’impegno lavorativo personale del datore di lavoro” non sono sufficienti ad integrare il contesto “parafamiliare”, cioè con abitudini di vita lavorative simili a quelle delle comunità familiari, necessario all’imputazione di maltrattamenti in famiglia.
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