Per gli atti conservativi del condominio all’amministratore non serve il mandato

Pubblicato il 27 luglio 2011 Ai sensi dell’articolo 1130, n. 4), codice civile, in materia di poteri dell’amministratore di condominio, questi è legittimato a compiere atti conservativi delle parti comuni dell’edificio, potendo agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. In tale evenienza non è richiesto il mandato dei condomini.

E’ vero che tale potere, come ha più volte sostenuto la Corte di cassazione, è limitato ad atti materiali e giudiziari necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile.

Con sentenza n. 16230 del 25 luglio scorso la stessa Corte di cassazione ha statuito che, nel caso di specie trattato, la realizzazione da parte del costruttore dell’edificio di un seminterrato sotto il giardino condominiale, che ha richiesto la costruzione di un tetto di copertura insistente sul giardino sovrastante, ha privato i condomini di una parte di giardino condominiale.

Pertanto l’amministratore ha agito legittimamente per tutelare l’integrità dei diritti dei condomini, in conformità ai dettami del codice civile.
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