Per i "conflitti" sanzioni difficili

Pubblicato il 06 febbraio 2005

L’articolo 2391, comma 1, del Codice civile prevede che l'amministratore dia notizia agli altri ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se è amministratore delegato, deve anche astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

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