Per i dipendenti CdC anzianità divisa in due

Pubblicato il 13 novembre 2007

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 324 del 9 novembre 2007, chiarisce che le indennità di anzianità dei dipendenti della Camera di Commercio, l’una tantum sostitutiva della pensione da parte del Fondo di previdenza, sono soggette ad un trattamento differenziato a seconda dell’anno di formazione. Per la parte di indennità maturata al 31 dicembre 2000 valgono le regole in vigore prima del Dlgs 47/2000 che comportano l’abbattimento dell’imponibile per l’importo dei contributi versati al lavoratore fino ad un massimo del 4% dell’intero ammontare; mentre, la parte maturata dopo il 31 dicembre 2007 è imponibile al netto degli stessi contributi senza limitazione. Inoltre, viene detto specificato che la disciplina è applicabile se negli statuti dei fondi o casse di previdenza non siano previste clausole che consentono l’erogazione di anticipazioni periodiche sull’indennità. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Partecipazione dei lavoratori nelle imprese: istituita la Commissione permanente

14/07/2025

Flat tax 15% per prestazioni sanitarie, i chiarimenti delle Entrate

14/07/2025

TAR Lazio: legittimo il nuovo Codice deontologico dei commercialisti

14/07/2025

Patrocinio a spese dello Stato: nuovo limite di reddito 2025

14/07/2025

PAC 2025: seconda proroga per la presentazione delle domande di aiuto

14/07/2025

Esame Cassazionisti 2025: il diario con il calendario delle prove scritte

14/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy