Energy Release 2.0: nuovo decreto MASE 2025 con aste pubbliche e vantaggio residuo

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Con la registrazione alla Corte dei Conti il 20 ottobre 2025 e la pubblicazione sul sito del MASE il 28 ottobre 2025, il decreto ministeriale del 29 luglio 2025 segna una svolta nel meccanismo dell’Energy Release 2.0, ridefinendo le regole introdotte poco più di un anno prima con il DM 23 luglio 2024 n. 268.

L’intervento normativo nasce dall’esigenza di adeguare il sistema italiano di supporto alle imprese energivore — ossia quelle ad alto consumo di energia elettrica — alle prescrizioni della Commissione Europea, che aveva sollevato rilievi in merito alla compatibilità del modello originario con le norme sugli Aiuti di Stato e con i principi di concorrenza del mercato interno dell’energia.

L’obiettivo principale della revisione è quello di garantire la piena conformità del meccanismo alle regole europee, mantenendo al contempo la finalità economico-industriale che lo aveva ispirato: consentire alle imprese italiane più esposte ai costi energetici di accedere a energia rinnovabile a prezzo calmierato, in cambio dell’impegno a favorire la realizzazione di nuova capacità di generazione da fonti pulite.

Il nuovo decreto introduce quindi una procedura d’asta pubblica e competitiva, che sostituisce l’assegnazione diretta prevista in precedenza, assicurando trasparenza, equità e apertura al mercato. In questo modo, il MASE intende coniugare politica industriale, transizione energetica e disciplina europea della concorrenza, ponendo le basi per un sistema di approvvigionamento energetico più sostenibile e integrato.

Cos’è e come funziona l’Energy Release 2.0

L’Energy Release 2.0 rappresenta il nuovo meccanismo di sostegno alle imprese a forte consumo di energia elettrica, concepito per favorire lo sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e per garantire condizioni economiche più sostenibili nel medio-lungo periodo.

Istituito con il Decreto Ministeriale 23 luglio 2024, n. 268, in attuazione del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, il sistema è stato ideato come strumento di scambio tra imprese energivore e Gestore dei Servizi Energetici (GSE). In pratica, le aziende ad elevato consumo di energia si impegnano a realizzare nuovi impianti di produzione rinnovabile — o ad effettuare interventi di repowering o revamping su impianti esistenti — e, in cambio, possono richiedere al GSE un’anticipazione di energia elettrica rinnovabile che esse stesse restituiranno in futuro.

Nel dettaglio, il GSE fornisce alle imprese, per un periodo di tre anni, una quantità di energia rinnovabile a prezzo calmierato e fisso (65 €/MWh). Tale energia dovrà poi essere restituita dalle imprese nell’arco di venti anni, mediante la produzione generata dai nuovi impianti realizzati. In questo modo, il meccanismo assicura una stabilità dei costi energetici nel breve termine e, contemporaneamente, stimola la realizzazione di nuova capacità verde sul territorio nazionale.

La misura si applica a impianti di produzione da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico), con una potenza minima di 200 kW, garantendo così che gli interventi abbiano un impatto industriale e ambientale significativo.

Con la sua versione aggiornata, il decreto del 29 luglio 2025 trasforma l’Energy Release 2.0 in un pilastro della strategia energetica nazionale.. Lo strumento diventa così una leva operativa per accelerare la transizione energetica e ridurre la dipendenza del sistema produttivo italiano dai costi variabili del mercato elettrico.

Destinatari della misura

L’Energy Release 2.0 è destinato principalmente alle imprese energivore, ovvero alle aziende caratterizzate da un elevato consumo di energia elettrica e iscritte negli elenchi tenuti dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Rientrano tra i potenziali beneficiari anche le imprese che abbiano presentato richiesta di iscrizione per gli anni 2024 e 2025, in linea con i criteri stabiliti dalla normativa nazionale.

Il meccanismo consente la partecipazione sia dei clienti finali singoli, sia di aggregazioni di imprese, che possono avvalersi di un soggetto aggregatore riconosciuto, incaricato di gestire i rapporti contrattuali con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Tale figura riveste un ruolo essenziale per favorire l’accesso coordinato di più aziende di piccole e medie dimensioni al beneficio energetico.

Il decreto estende inoltre la possibilità di adesione a soggetti terzi, come operatori del settore energetico o produttori da fonti rinnovabili, che possono essere delegati dalle imprese energivore alla realizzazione degli impianti o alla restituzione dell’energia anticipata. Questa apertura mira a favorire la cooperazione tra industria e operatori energetici, promuovendo investimenti condivisi e una maggiore efficienza nell’attuazione degli interventi.

In tal modo, la misura non si limita a sostenere le grandi realtà industriali più esposte ai costi dell’energia, ma diventa un volano per l’intero comparto produttivo nazionale, favorendo la diffusione di partenariati energetici e la partecipazione attiva del settore privato alla transizione verso un sistema elettrico a basse emissioni.

Novità: meccanismo d’asta pubblica competitiva

Il nuovo decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 29 luglio 2025 introduce una serie di modifiche sostanziali al precedente DM 23 luglio 2024, con l’obiettivo di recepire le osservazioni della Commissione Europea e rendere il meccanismo pienamente conforme alle regole sugli Aiuti di Stato e sul mercato interno dell’energia.

La principale innovazione consiste nell’introduzione di un meccanismo d’asta pubblica competitiva, in sostituzione del precedente sistema di assegnazione diretta dell’energia rinnovabile. Tale procedura, gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), sarà trasparente, aperta e non discriminatoria, e permetterà di selezionare — in base alle offerte economiche presentate — i soggetti che realizzeranno la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili.

NOTA BENE: Le procedure d’asta selezionano i soggetti obbligati a realizzare la nuova capacità; resta fermo per l’anticipazione alle imprese energivore il prezzo calmierato di 65 €/MWh.

Come visto, potranno partecipare alle gare non solo le imprese energivore, singole o aggregate, ma anche soggetti terzi, inclusi operatori del settore energetico o produttori rinnovabili. Per questi ultimi il decreto introduce requisiti di qualificazione più stringenti, tra cui il possesso dei titoli abilitativi, il preventivo di connessione e la conformità ai principi DNSH (Do No Significant Harm), a garanzia della sostenibilità ambientale dei progetti.

Sul piano giuridico e contrattuale, il nuovo decreto aggiunge e definisce formalmente alcune nozioni fondamentali per la corretta applicazione del meccanismo:

  • Soggetti terzi, ossia operatori esterni che possono partecipare alla gara o essere delegati alla costruzione degli impianti;
  • Contratto di restituzione, che regola gli obblighi di rimborso dell’energia anticipata al GSE;
  • Procedura competitiva, cioè la gara pubblica attraverso la quale viene assegnata la capacità di generazione;
  • Vantaggio residuo, elemento centrale del nuovo sistema di riequilibrio economico.

Tra le modifiche più rilevanti figura infatti la cosiddetta “clausola di claw-back” o del vantaggio residuo, che disciplina i casi in cui, al termine dei vent’anni del contratto di restituzione, l’energia anticipata non risulti completamente restituita. In tale ipotesi, la durata contrattuale può essere prorogata fino a un massimo di ulteriori vent’anni, limitando il prezzo riconosciuto al solo rimborso dei costi operativi e di manutenzione, come stimati dal GSE o attestati da perizie asseverate. In alternativa, l’operatore può richiedere la liquidazione immediata del vantaggio residuo.

Questo meccanismo introduce un principio di neutralità economica, volto a evitare qualsiasi forma di sovra-remunerazione, e garantisce una maggiore trasparenza e sostenibilità finanziaria dell’intero sistema, in piena coerenza con i vincoli europei in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

Tempistica e prossimi passi: il GSE al lavoro

Il decreto MASE del 29 luglio 2025 è immediatamente esecutivo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con successivo avviso in Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni transitorie e finali stabiliscono che i contratti di anticipazione e restituzione già approvati con decreto direttoriale del 30 ottobre 2024, n. 11 saranno aggiornati secondo le nuove previsioni. Tale aggiornamento è necessario per allineare gli accordi già sottoscritti al nuovo assetto normativo che introduce il meccanismo d’asta e la clausola del vantaggio residuo.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero — su proposta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) — dovrà procedere all’aggiornamento delle regole operative previste dall’articolo 8 del DM 23 luglio 2024. Le nuove regole definiranno in particolare:

  • le modalità attuative delle previsioni introdotte dal nuovo decreto;
  • gli schemi di avviso pubblico per la procedura competitiva disciplinata dal nuovo articolo 6-bis;
  • i requisiti tecnici e ambientali degli impianti, con riferimento al rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH);
  • le modalità di regolazione dei corrispettivi e di calcolo del vantaggio residuo;
  • le procedure per l’eventuale liquidazione immediata del vantaggio residuo e per l’aggiornamento del prezzo di cessione in caso di estensione contrattuale.

Una volta approvate le nuove regole operative, il GSE avrà novanta giorni di tempo per pubblicare il bando relativo alla prima procedura competitiva, che consentirà di selezionare i progetti destinati alla realizzazione della nuova capacità di generazione rinnovabile.

Il Ministero prevede di approvare le regole e gli schemi contrattuali aggiornati entro la metà di novembre 2025, in modo da avviare la prima asta nei primi mesi del 2026. Gli impianti selezionati dovranno essere completati entro 40 mesi dalla sottoscrizione dei contratti, garantendo così l’immissione progressiva di nuova capacità rinnovabile nel sistema elettrico nazionale.

Questa pianificazione consente di mantenere la continuità operativa del meccanismo Energy Release e, al contempo, di introdurre una maggiore trasparenza e competitività nella selezione dei progetti, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e con la strategia nazionale di sicurezza energetica.

Confronto tra il Decreto MASE 2024 e il Decreto MASE 2025

Nella Tabella che segue sono illustrate le principali differenze tra la prima versione del meccanismo Energy Release 2.0, introdotta con il Decreto MASE del 23 luglio 2024, e le novità introdotte dal nuovo decreto ministeriale del 29 luglio 2025, che ne ha aggiornato il funzionamento per garantire maggiore trasparenza, conformità europea e apertura al mercato.

Tabella 1 – Confronto tra DM MASE 2024 e DM MASE 2025

Aspetto Decreto MASE 23 luglio 2024 (DM n. 268) Decreto MASE 29 luglio 2025
Finalità Sostenere le imprese energivore con energia rinnovabile a prezzo calmierato, promuovendo la costruzione di nuovi impianti. Stesso obiettivo, ma con adeguamento alle regole UE sugli Aiuti di Stato e maggiore apertura al mercato tramite aste pubbliche.
Modalità di assegnazione Assegnazione diretta dell’energia alle imprese energivore previa manifestazione d’interesse. Introduzione di procedure d’asta pubbliche e competitive gestite dal GSE.
Gestione operativa Meccanismo gestito dal GSE con contratti bilaterali di anticipazione e restituzione. GSE con ruolo ampliato: gestione delle gare, verifica dei requisiti e monitoraggio della restituzione dell’energia.
Partecipanti ammessi Solo imprese energivore singole o aggregate, iscritte alla CSEA. Imprese energivore e soggetti terzi (operatori energetici, produttori rinnovabili, aggregatori).
Requisiti di partecipazione Non era previsto un sistema di qualificazione tecnica. Richiesti titoli abilitativi, preventivo di connessione e rispetto dei criteri DNSH (“Do No Significant Harm”).
Tipologia di impianti ammessi Nuovi impianti o interventi di repowering/revamping (≥ 200 kW). Conferma le stesse tipologie, ma con requisiti tecnici e ambientali più stringenti stabiliti dal GSE.
Prezzo dell’energia Prezzo fisso e calmierato: 65 €/MWh per l’energia anticipata. Prezzo confermato, ma con meccanismo di regolazione dei corrispettivi in base all’esito dell’asta.
Contratto di restituzione Durata ventennale, senza correttivi economici. Durata ventennale con clausola del vantaggio residuo (claw-back): estensione o liquidazione per riequilibrare eventuali vantaggi economici.
Regole europee Struttura originaria giudicata parzialmente incompatibile con la disciplina UE. Meccanismo pienamente allineato alla normativa europea sugli Aiuti di Stato e sul mercato interno.
Tempistiche operative Attuazione prevista tra fine 2024 e 2025, sospesa in attesa di autorizzazione UE. Entra in vigore immediatamente (fine ottobre 2025); regole operative entro novembre 2025 e prima asta nei primi mesi del 2026.
Durata e proroghe contrattuali Nessuna proroga prevista. Possibile proroga fino a 20 anni aggiuntivi in caso di mancata restituzione totale dell’energia.
Obblighi per le imprese energivore Realizzazione diretta degli impianti per la restituzione dell’energia. Gli obblighi di realizzazione passano ai vincitori della gara, liberando le imprese dall’onere diretto.
Governance e trasparenza Meccanismo amministrato. Meccanismo di mercato competitivo e trasparente.
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