Per i giudici tributari è vietata qualunque forma di consulenza

Pubblicato il 18 aprile 2009
Secondo il Consiglio di stato – sentenza n. 1478 del 12 marzo 2009 – qualsiasi forma di consulenza fiscale compromette la credibilità e l'autorevolezza del giudice tributario. Nella nozione di incompatibilità, infatti, vanno comprese tutte quelle situazioni e condizioni che incidono sulla funzionalità complessiva della giustizia tributaria; e ciò anche se l'attività del giudice si sia svolta presso uno studio associato. In proposito, lo stesso Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con la risoluzione n. 1/2009, aveva spiegato che la rappresentanza, l'assistenza e la consulenza sono attività vietate per i giudici tributari, anche qualora vengano esercitate in modo saltuario e occasionale o come attività accessoria a quella principale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy