Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

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Chi ha già presentato il Modello 730 e si accorge di aver dimenticato di indicare spese deducibili o detraibili, oppure ha fornito dati incompleti o errati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, ha a disposizione diverse soluzioni per correggere o integrare la dichiarazione.

Occorre però scegliere la modalità corretta in base all’effetto della modifica (maggior credito/minor debito, o al contrario maggior debito/minor credito) e rispettare le scadenze previste.

Quando usare il Modello 730 integrativo

E’ possibile presentare un nuovo modello 730 integrativo se la variazione da effettuare comporta uno di questi casi:

  • un maggior credito d’imposta per il contribuente;
  • un minor debito d’imposta;
  • oppure nessuna variazione sull’importo dell’imposta dovuta.

In tali ipotesi c’è tempo fino a lunedì 27 ottobre 2025 per presentare al CAF o a un professionista abilitato il Modello 730 integrativo.

NOTA BENE: Anche se la dichiarazione originaria era stata presentata in autonomia (ad esempio tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate) o tramite il sostituto d’imposta, il modello integrativo deve essere trasmesso sempre tramite CAF/professionista.

Nel caso in cui l’unica correzione riguardi i dati del sostituto d’imposta (quindi senza che cambi il risultato dell’imposta) è prevista una tipologia specifica.

Quando il modello 730 integrativo è accettato e ha esito favorevole (maggior credito/minor debito), il rimborso può arrivare direttamente tramite il conguaglio in busta paga o pensione, in modo più rapido.

Quando non è possibile usare il Modello 730 integrativo

Se invece la modifica da effettuare comporta un maggior debito d’imposta oppure un minor credito, non è consentito usare il modello 730 integrativo. In questi va utilizzato il Modello Redditi Persone Fisiche (Redditi PF), in modalità correttiva o integrativa.

Anche nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata compilata dal sostituto d’imposta e l’errore sia riconducibile all’intermediario (CAF o professionista), esiste una casistica particolare denominata “730 rettificativo”, ma questo riguarda gli errori imputabili all’intermediario che ha prestato assistenza.

Quali tipi di errori può correggere il contribuente

Gli errori sono sostanzialmente tre categorie:

  • errori che non modificano il risultato della dichiarazione (es. codice fiscale di un familiare a carico, sostituto d’imposta indicato in modo errato);
  • errori “a favore del contribuente” (maggior credito o minor debito);
  • errori “a sfavore del contribuente” (maggior debito o minor credito).

In base alla categoria, cambia sia il modello da utilizzare sia la scadenza e le procedure (incluso l’eventuale ravvedimento operoso).

Procedura e documentazione

Per il modello 730 integrativo, il contribuente deve compilare nuovamente l’intero modello, indicando sul frontespizio il codice corretto (codice 1, 2 o 3) nella casella “730 integrativo”.

Il soggetto che presta assistenza (CAF o professionista) richiederà la documentazione necessaria per il controllo di conformità relativamente alle integrazioni effettuate. Se l’assistenza originaria era stata prestata dal sostituto (o la dichiarazione originaria era stata inviata in autonomia), l’intermediario che riceve l’integrativo dovrà comunque esaminare l’intera documentazione della dichiarazione.

Alternative: modello Redditi PF

Se non è possibile usare il 730 integrativo (perché la correzione comporta maggior debito/minor credito) oppure se è stata superata la scadenza di presentazione del 730 integrativo, è ammesso ricorrere al modello Redditi PF:

  • come correttiva nei termini entro il 31 ottobre (nell’anno fiscale di riferimento),
  • oppure come integrativa entro il termine per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo,
  • ancora entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno della dichiarazione originaria (art. 2 comma 8 DPR 322/1998).

In caso di maggior debito si dovranno versare tributo, interessi e sanzione ridotta con ravvedimento operoso.

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