Per i reati tributari la confisca per equivalente non è retroattiva

Pubblicato il 21 novembre 2009
Con un'ordinanza del 20 novembre 2009, la n. 301, la Consulta ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 322-ter del c.p., dell'art. 321, comma 2, del c.p.c., nonché dell'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal Gip del Tribunale di Napoli. Le norme contestate sono quelle che concernono la confisca per equivalente e, in particolare, la sua non retroattività in presenza di reati tributari.

La Corte costituzionae, nel testo della decisione, ha spiegato che "la confisca per equivalente - in ragione della mancanza di pericolosità dei beni che ne costituiscono oggetto, unitamente all'assenza di un “rapporto di pertinenzialità” tra il reato ed i beni - palesa una connotazione prevalentemente afflittiva ed ha, dunque, una natura «eminentemente sanzionatoria», tale da impedire l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall'art. 200 c. p.".
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus ricerca e sviluppo: online Albo dei certificatori

17/05/2024

Trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e ulteriore detrazione d'imposta

16/05/2024

Decreto Coesione: tre nuove agevolazioni alle assunzioni

16/05/2024

Semplificazioni adempimenti fiscali: chiarimenti del Fisco

16/05/2024

Decreto Coesione, tre nuove agevolazioni contributive se si assume da settembre 2024

16/05/2024

Riforma fiscale e semplificazioni, le istruzioni del Fisco

16/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy