Per i rimborsi d’ufficio decadenza in 48 mesi

Pubblicato il 31 luglio 2006

A giudizio della Corte di Cassazione – sentenza 15840, del 12 luglio 2006 – il termine di decadenza di cui all’articolo 38, Dpr 602/73, concretizza un criterio generale applicabile anche quando l’indebito versamento derivi da un errore rilevabile dall’Amministrazione finanziaria in sede di verifica ex articolo 36-bis del Dpr 600/73 (suscettibile, perciò, di dare luogo al rimborso d’ufficio), come pure quando il rimborso è richiesto dal sostituto d’imposta. La disciplina prevista dall’articolo 38 del Dpr 602/72 opererebbe, cioè, in maniera indifferenziata in tutti i casi di ripetibilità del pagamento indebito.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy