Per i rimborsi d’ufficio decadenza in 48 mesi

Pubblicato il 31 luglio 2006

A giudizio della Corte di Cassazione – sentenza 15840, del 12 luglio 2006 – il termine di decadenza di cui all’articolo 38, Dpr 602/73, concretizza un criterio generale applicabile anche quando l’indebito versamento derivi da un errore rilevabile dall’Amministrazione finanziaria in sede di verifica ex articolo 36-bis del Dpr 600/73 (suscettibile, perciò, di dare luogo al rimborso d’ufficio), come pure quando il rimborso è richiesto dal sostituto d’imposta. La disciplina prevista dall’articolo 38 del Dpr 602/72 opererebbe, cioè, in maniera indifferenziata in tutti i casi di ripetibilità del pagamento indebito.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy