Per il congedo parentale serve l’astensione effettiva

Pubblicato il 18 marzo 2006

L’Inps, con la circolare n. 46 del 17 marzo 2006, chiarisce che le lavoratrici madri autonome – artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali – se chiedono il congedo parentelare devono effettivamente astenersi dal lavorare. La sospensione dell’obbligo contributivo di artigiane e commercianti riguarda solo mesi solari interi, questo per evitare sovrapposizioni di coperture assicurative, quella obbligatoria e quella figurativa, in quanto il periodo di congedo verrà accreditato figurativamente d’ufficio dall’Inps. Nell’articolo vengono esaminati ambiti e modalità del congedo parenterale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: apertura e calendario delle scadenze

03/03/2026

Personale di volo: retribuzioni convenzionali valide ai fini IRPEF

03/03/2026

Agricoltura, l’INPS aggiorna le istruzioni su piccola colonia e compartecipazione

03/03/2026

Modello Redditi SP 2026: principali novità

03/03/2026

Disabilità e licenziamento discriminatorio: niente sconto sull’indennizzo

03/03/2026

Operazioni di MLBO: recupero IVA assolta sui costi di transazione. Chiarimenti Entrate

03/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy