Per il diritto di servitù spazio al titolo costitutivo

Pubblicato il 15 marzo 2010 La Corte di cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 5434 del 2010, ha specificato alcuni presupposti di applicazione delle servitù prediali. In base all’articolo 1063 del codice civile l’esercizio della servitù deve avvenire secondo quanto stabilito nel titolo costitutivo del diritto, definita fonte primaria, mentre i criteri indicati negli articoli successivi, aventi caratteri sussidiario, soccorrono solo qualora il titolo costitutivo si presenti impreciso e carente.

Nella fattispecie concreta affrontata dalla Corte, in cui si contrapponevano i proprietari dei negozi collocati sotto un edificio ed i condomini degli appartamenti soprastanti, in merito alla servitù di passaggio e carrabile fra i negozi e la strada comunale, dal titolo costitutivo risultava chiaramente che i proprietari dei negozi godevano solo della possibilità di accesso ai locali ma non della possibilità di passarvi in automobile.
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