Per il market abuse sanzioni penali ed amministrative

Pubblicato il 14 ottobre 2009
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, il 1° ottobre scorso, hanno emesso la sentenza definitiva sulla questione dell’equity swap Ifil-Exor confermando la pronuncia della Corte di appello di Torino del 2005, ossia l’applicazione delle sanzioni amministrative da parte della Consob, anche se in misura ridotta, ai soggetti coinvolti nell’equity swap ritenuti quindi responsabili dell’illecito di manipolazione di mercato (art. 187-ter Tuf).

La responsabilità riguarda l’emissione di due comunicati stampa non rispondenti a verità in merito alla vicenda equity swap Ifil-Exor.

In questa sede quello che interessa è il fatto che i giudici di legittimità hanno ritenuto applicabile il cumulo tra sanzione penale ed amministrativa quando lo stesso fatto delittuoso è riportabile alle ipotesi di due disposizioni normative.

In sostanza non opera il principio di specialità o di concorso apparente di norme sanzionatorie penali ed amministrative, tutto ciò in linea con il fine della direttiva sul market abuse che introducendo il doppio binario ha inteso unire sanzioni di natura penale con quelle amministrative.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy