Per il reato di stalking condotte da definire

Pubblicato il 26 febbraio 2009

Avvocati e magistrati si dicono perplessi in ordine alle difficoltà applicative immediate delle norme anti-stalker data la formulazione del nuovo articolo 612-bis c.p. e il suo mancato coordinamento con l'art. 610 c.p. che punisce, in maniera meno severa, la violenza privata. Per gli operatori la formulazione è troppo generica e fondata su fatti non misurabili oggettivamente, mancando, cioè, di tipizzazione circostanziata dell'illecito, con il rischio di portare ad applicazioni molto disomogenee ed in contrasto tra loro. Inoltre, per i giuristi anche l'obbligo introdotto della custodia cautelare in carcere per gli indiziati del reato, sarebbe in contrasto con le regole fondamentali del Codice di procedura penale che riconoscono al giudice la possibilità di graduare questa misura cautelare preventiva sulla base delle situazioni specifiche.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Donazione di quote societarie: quando spetta l’esenzione

28/10/2025

Bonus ristrutturazioni 2025: esclusa la detrazione al 50% per i residenti all’estero

28/10/2025

Immobile iscritto in catasto? Imu è dovuta anche senza abitabilità

28/10/2025

MIMIT, nuovi incentivi per le aree di crisi industriale di Brindisi e del Leccese

28/10/2025

Assunzione a termine: attenzione alla causale sostitutiva. I requisiti essenziali

28/10/2025

Nuovi codici ATECO e adempimenti collegati

28/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy