Per il sequestro va provata la sproporzione tra il reddito dichiarato ed il valore dei beni

Pubblicato il 05 gennaio 2012 Secondo la Cassazione – sentenza n. 63 del 4 gennaio 2012 - per disporre il sequestro finalizzato alla confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nel Decreto legge n. 306/1992, articolo 12 sexies commi 1 e 2, conv. con modificazioni nella Legge n. 356/1992, (modifiche urgenti al nuovo c.p.p. e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) - nella specie l'accusa era di collusione con la mafia – va provata “l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare (senza che non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi)”.

In particolare, la sproporzione va valutata sulla base di un rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, “fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy