Per la disoccupazione 18 mesi “discontinui”

Pubblicato il 20 ottobre 2007

L’Inps con il messaggio n. 25301/2007 precisa che il requisito dei diciotto mesi di “lavoro effettivo” (art. 11, comma 2, L.223/91) per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, può essere fatto valere, prendendo in considerazione più rapporti di lavoro, anche nel caso in cui non ci sia continuità tra gli stessi. Al riguardo è intervenuto anche il ministero del Lavoro, affermando che le dimissioni del lavoratore abbiano rilevanza solo con riferimento all’ultimo rapporto di lavoro, quello intercorrente con l’azienda che ha attuato la procedura di mobilità.

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