Per la "messa alla prova" contano anche le aggravanti

Pubblicato il 11 settembre 2015

Con sentenza n. 36687 depositata il 10 settembre 2015, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un cittadino straniero, avverso l'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato la sua richiesta di sospensione del processo con messa alla prova ex art. 168 bis c.p., assumendo che i delitti per cui si procedeva – lesioni aggravate commesse al fine di eseguire resistenza aggravata – fossero esclusi quad poenam dall'istituto in questione.

Ad avviso del Tribunale, infatti, ai fini della determinazione della pena per l'applicabilità dell'istituto de quo, si tiene conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una "pena di specie diversa da quella ordinaria" e di quelle ad "effetto speciale".

Interpretazione, quest'ultima, fatta propria dalla Cassazione, secondo cui essa sarebbe desumibile dal richiamo operato dell'art. 168 bis c.p. all'art. 550 c.p.p (per l' individuazione dei delitti cui possa applicarsi la sospensione con messa alla prova), che a sua volta rinvia all'art. 4 c.p.p., circa i criteri di determinazione "quantitativa" della pena.

Alla luce di ciò – a detta della Suprema Corte - nel caso in esame il Tribunale ha correttamente rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova da parte dell'imputato, poiché l'aver commesso lesioni per eseguire l'altro reato di resistenza, configura l'"aggravante ad effetto speciale" di cui agli artt. 585 e 576 c.p.

Ne consegue che la pena della reclusione contemplata per il reato di lesioni, è aumentata da un terzo alla metà per effetto della anzidetta aggravante, di modo che vada a superare, nel caso di specie, il perimetro sanzionatorio di quattro anni, previsto dall'art. 168 bis c.p. e determinato, per l'appunto, in base all' art. 4 c.p.p.

 

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