Per la molestia basta lo squillo telefonico

Pubblicato il 18 luglio 2008
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29971/2008, ha confermato una condanna per molestie inflitta dai giudici di merito ad un uomo per le numerose telefonate a squillo muto che lo stesso aveva rivolto ad una persona con cui era in lite. Secondo la Corte, lo squillo muto può costituire molestia in quanto, integrando un comportamento petulante, turba la serenità di chi riceve le telefonate.
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