Per la restituzione del bene non deve essere provata la proprietà

Pubblicato il 04 aprile 2011 Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 6183 depositata lo scorso 16 marzo 2011 – chi intenda agire al fine di vedersi restituire il bene concesso in comodato gratuito ad un terzo non deve provare la proprietà del bene stesso, bensì esclusivamente il titolo della relativa concessione in godimento al convenuto.

Si tratta, infatti, dell'esercizio di un'azione contrattuale la cui natura personale non può ritenersi modificata nemmeno nel caso di domanda o eccezione riconvenzionale di usucapione avanzata dal convenuto. Il regime probatorio rimane, in ogni caso, inalterato.
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