Per le attività "libere" il professionista non è coperto dall'assicurazione professionale

Pubblicato il 12 settembre 2009
Il professionista, per i danni prodotti al cliente a seguito della prestazione di un'attività non tipica per la professione svolta, non è coperto dalla polizza di assicurazione professionale. E' quanto ribadito dalla Cassazione - sentenza n. 18912 del 2009 – in una vicenda in cui un consulente del lavoro aveva predisposto un contratto di locazione per un cliente creando danni allo stesso. La Cassazione, in particolare, si è allineata alla tesi della compagnia di assicurazione secondo cui la predisposizione di un contratto di locazione è da considerarsi attività libera che, non essendo riservata ad alcuna professione, non gode della copertura assicurativa di una polizza prevista per garantire le attività tipiche.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy