Per le cessioni di beni Unico a portata ridotta

Pubblicato il 29 maggio 2007

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le plusvalenze e le minusvalenze concorrono a formare il reddito solo se relative a beni mobili acquisiti dopo il 4 luglio 2006: dovranno quindi essere indicate nel quadro RE solo qualora tali beni siano stati ceduti entro il 31 dicembre questo caso, potrebbero essere indicate nel rigo RE18 anche minusvalenze derivanti da beni per uso personale, familiare o a finalità estranee alla professione. L’Agenzia dovrà inoltre chiarire la decorrenza della disposizione, introdotta dall’articolo 36, comma 29, del Dl 223/06, secondo cui concorrono al reddito di lavoro autonomo anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività professionale. Va poi tenuto presente che non è stata solo modificata la categoria reddituale nell’ambito della quale questi corrispettivi vanno dichiarati, ma è stato anche stabilito il loro assoggettamento a tassazione separata se percepiti in unica soluzione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Plusvalenze da criptoattività: tassazione sostitutiva per persone fisiche

06/05/2025

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy