Per le controversie rivolgersi al giudice ordinario

Pubblicato il 27 dicembre 2008

Il Tar della Lombardia, con sentenza n. 5531 del 21 novembre scorso, ha precisato, sulla scorta di due precedenti pronunce di Cassazione (n. 13230/2007 e n. 16129/06), che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di rimozione di impianti pubblicitari lungo le strade spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.

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