Per le controversie rivolgersi al giudice ordinario

Pubblicato il 27 dicembre 2008

Il Tar della Lombardia, con sentenza n. 5531 del 21 novembre scorso, ha precisato, sulla scorta di due precedenti pronunce di Cassazione (n. 13230/2007 e n. 16129/06), che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di rimozione di impianti pubblicitari lungo le strade spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

POS e registratori di cassa: dal 2026 obbligo di collegamento logico

03/11/2025

Incentivi alle assunzioni: dal 1° aprile 2026, obbligo di pubblicazione sul SIISL

03/11/2025

Nuovo Bonus Mamme 2025: istruzioni per le domande

03/11/2025

CCNL Metalmeccanica industria Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

CCNL Metalmeccanica pmi Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

Metalmeccanica industria Conflavoro. Minimi

03/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy