Per le Fondazioni bancarie l’Irpeg non si dimezza

Pubblicato il 03 gennaio 2007

tributaria regionale di Firenze – sentenza 45 del 13 ottobre 2006 – ha stabilito che le Fondazioni bancarie non abbiano diritto alla riduzione al 50% dell’aliquota Irpeg prevista dall’articolo 6 del Dpr 601/73. In sintesi, ha negato ad esse l’agevolazione fiscale quale ente di assistenza, sostenendo che siano invece applicabili le disposizioni della legge numero 218 del 1990 e del decreto legislativo numero 356 dello stesso anno.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy