Per le notifiche è decisivo il timbro postale

Pubblicato il 11 dicembre 2007

La corte di Cassazione, con la sentenza n. 27535 depositata ieri, ha chiarito che l’Amministrazione ritardataria non può sperare di far decorrere i termini per l’impugnazione di una sentenza a lei sfavorevole dal giorno in cui il suo ufficio locale l’ha protocollata, in quanto il timbro interno, per quanto pubblico, non è un dato ineccepibile all’esterno. Per questo, in caso di difformità tra la data apposta sulla busta dell’Ufficio postale ricevente e quella scritta sulla sentenza dall’ufficio fiscale destinatario, è la prima a fare fede. In effetti, sostenendo il contrario, si finirebbe per dare all’Amministrazione lenta nel processo di archiviazione il potere di “dilatare” i termini di impugnazione a sua disposizione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi ausiliari Anpit-Cisal - Accordo di rinnovo del 21/1/2026

03/02/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit Cisal. Rinnovo

03/02/2026

Ccnl Servizi assistenziali Anaste. Errori materiali

03/02/2026

Agenti sportivi: registro nazionale, requisiti, sanzioni. In vigore il regolamento

03/02/2026

Prestazioni Inpgi: le novità in vigore dal 2026

03/02/2026

Checklist ASSIREVI per bilanci 2025

03/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy