Per ottenere l’equo indennizzo è il Mef il soggetto di riferimento

Pubblicato il 03 settembre 2012 In sede di conversione del Decreto Sviluppo n. 83/2012, è stata introdotta, con riferimento ai procedimenti promossi ai sensi della Legge Pinto, una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi della quale è il ministero dell'Economia e delle Finanze il soggetto che provvede ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Precedentemente, provvedere all'indennizzo per le lungaggini processuali spettava al ministero della Giustizia per i giudizi ordinari, della Difesa per giudizi militari e alla Presidenza del consiglio dei ministri negli altri casi. Dal 1° gennaio 2007, con l’entrata in vigore della Finanziaria riferita a quell'anno, le istanze di equa riparazione sono passate di competenza del ministero dell'Economia. Il problema che si poneva riguardava i giudizi contro la Presidenza del Consiglio instaurati prima del 2007 e conclusi successivamente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy