Per ottenere l’equo indennizzo è il Mef il soggetto di riferimento

Pubblicato il 03 settembre 2012 In sede di conversione del Decreto Sviluppo n. 83/2012, è stata introdotta, con riferimento ai procedimenti promossi ai sensi della Legge Pinto, una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi della quale è il ministero dell'Economia e delle Finanze il soggetto che provvede ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Precedentemente, provvedere all'indennizzo per le lungaggini processuali spettava al ministero della Giustizia per i giudizi ordinari, della Difesa per giudizi militari e alla Presidenza del consiglio dei ministri negli altri casi. Dal 1° gennaio 2007, con l’entrata in vigore della Finanziaria riferita a quell'anno, le istanze di equa riparazione sono passate di competenza del ministero dell'Economia. Il problema che si poneva riguardava i giudizi contro la Presidenza del Consiglio instaurati prima del 2007 e conclusi successivamente.
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