Per vizi e ritardi gli oneri si cumulano

Pubblicato il 12 maggio 2008 La garanzia per i vizi ex art. 1667 c.c. interviene nel caso in cui l’appaltatore consegni un opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non eseguita a regola d’arte. Detta garanzia prescinde dall’ascrivibilità dei vizi a colpa dell’appaltatore. Se, dunque, l’opera è anche difettosa la responsabilità speciale per vizi può cumularsi con quella ordinaria per il ritardo o per esecuzione parziale nel caso in cui il committente non chiede la risoluzione a questi ultimi titoli.
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