Perde il beneficio chi, nel ricorso, non impugna entro i termini il diniego della definizione agevolata

Pubblicato il 26 aprile 2010 La Corte di cassazione, Sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9022 del 15 aprile 2010, nel ricordare che il diniego da parte del Fisco della definizione agevolata è atto autonomamente impugnabile, chiarisce che il contribuente per l’eventuale contestazione, a pena di decadenza, è vincolato a rispettare il termine fissato dalla legge. Oltrepassato tale termine il contribuente non può più invocare il diritto al beneficio.

Nel caso di specie il contribuente aveva avanzato ricorso verso gli avvisi di accertamento ai fini Iva dell’agenzia delle Entrate, ma non aveva impugnato l’atto di diniego, che segue via autonoma ex Dlgs 546/1992, nel rispetto dei termini di legge. La conseguenza è che il contribuente “non può, successivamente, invocare la spettanza del beneficio”.
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