Perdita del consolidato nazionale, l’Ires della controllante torna alle consolidate

Pubblicato il 22 febbraio 2014 L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2014, analizza gli effetti dell’inefficacia o dell’interruzione del regime di tassazione di gruppo per l’insieme delle società coinvolte nel regime fiscale del consolidato nazionale. Vengono dettate le istruzioni agli uffici per il recupero delle imposte dovute dalle singole società appartenenti al gruppo nel caso sia stata loro contestata la mancata esistenza dei requisiti per l’esercizio dell’opzione.

In merito al disconoscimento dell’efficacia dell’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo per la totalità del perimetro di consolidamento, l’Agenzia specifica, in relazione alle contestazioni pervenute circa l’esistenza di cause che abbiano determinato l’inefficacia ab origine oppure l’interruzione del regime della tassazione di gruppo, che è possibile definire le pretese tributarie con il riconoscimento dei versamenti effettuati dalla consolidante.

In particolare, si sottolinea come in sede di definizione del procedimento di accertamento con adesione, sia possibile riconoscere in capo alle società del gruppo che hanno trasferito il proprio reddito imponibile al consolidato i versamenti Ires effettuati dalla controllante e così rideterminare le imposte da recuperare a tassazione a causa del venire meno della fiscal unit.

Al contrario, la parte di imposte non effettivamente versata per effetto delle regole di determinazione del reddito complessivo globale del consolidato resta recuperata a tassazione, unitamente agli interessi. I criteri di attribuzione dei versamenti sono definiti dalla società consolidante in sede di contraddittorio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Artigiani e commercianti: prima rata Inps in scadenza il 18 maggio

14/05/2026

Legge Mare 2026: sgravi contributivi e nuova integrazione salariale per la pesca

14/05/2026

INAIL: operativo il nuovo servizio online “Istanza di rateazione” per debiti contributivi

13/05/2026

Corte Costituzionale: retroattiva la lex mitior per le sanzioni amministrative

13/05/2026

Magistrati onorari: illegittima la rinuncia ai diritti UE dopo la stabilizzazione

13/05/2026

CPB 2026-2027: approvata la nuova metodologia per i soggetti ISA

13/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy