Perdite di fatturato e crisi di settore, giustificato motivo oggettivo

Pubblicato il 27 gennaio 2021

Con sentenza n. 1508 del 25 gennaio 2021, la Suprema corte ha definitivamente confermato la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo che una Srl aveva intimato ad un proprio dipendente.

In particolare, ha ritenuto corretta ed adeguata la motivazione resa dalla Corte di gravame, confermativa della precedente statuizione dei giudici di prime cure.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, onere prova

A fronte delle doglianze promosse dal lavoratore – che, tra gli altri motivi, aveva dedotto una violazione e falsa applicazione delle norme di diritto – la Cassazione ha giudicato che la Corte territoriale si fosse conformata al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per quel che riguarda l’onere probatorio in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Tale onere – ha ricordato la Sezione Lavoro della Corte di cassazione - grava sul datore di lavoro il quale è tenuto a provare, tra l'altro, le ragioni inerenti alle attività produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nella organizzazione aziendale, “da accertare in base agli elementi di fatto sussistenti alla data della comunicazione del recesso”.

Verifica complessiva di competenza del giudice di merito

Spetta al giudice di merito, in tale contesto, verificare l'effettiva ricorrenza di tali ragioni, attraverso un apprezzamento delle prove che è incensurabile in sede di legittimità, se effettuato con una motivazione coerente e completa.

E secondo gli Ermellini, nel caso esaminato la Corte di secondo grado aveva valutato la circostanza realmente esistente al momento del licenziamento, analizzando le perdite del fatturato subite dalla società datrice di lavoro nei due anni immediatamente precedenti.

La stessa Corte, correttamente, aveva poi esteso l'accertamento ad un arco temporale idoneo per svolgere una valutazione globale e diretta delle circostanze di fatto che avevano determinato la causa del recesso.

In proposito, aveva inoltre esaminato il bilancio consuntivo dell’anno di riferimento, la irreversibilità del calo di fatturato, la situazione di crisi del settore in cui operava la compagine, l'accumulo di ore pagate e non lavorate, la circostanza di analoghi licenziamenti, da parte di altre due società: tutti elementi, questi, confermativi di una generale crisi economica.

Ciò posto, non vi era stato – come ex adverso dedotto dal ricorrente - "un uso indebito di vicende extragiudiziali successive al licenziamento del dipendente, per accertarne la legittimità", bensì una valutazione complessiva ed analitica di tutto il contesto probatorio diretto alla verifica della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, individuato sia nella riduzione dei costi aziendali che in ragioni inerenti all'attività produttiva.

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